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Convenzione internazionale contro la presa di ostaggi

Ogni Stato parte della presente convenzione, tenendo presente che ai fini "Carta delle Nazioni Unite" e principi delle relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati membri in materia di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di promuovere, in particolare, riconoscono la Convenzione internazionale per tutti "Dudu" e "diritti civili e politici "il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della persona prescritto, ha ribadito" uguali diritti e autodeterminazione "e la" Dichiarazione sui principi delle relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati membri in conformità con la Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale ", così come altre pertinenti risoluzioni dell'Assemblea Generale stabiliti nella Carta dei popoli principi, tenuto conto della presa di ostaggi è un reato di grave preoccupazione per la comunità internazionale, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, qualsiasi persona che compie un atto di presa di ostaggi, esse devono essere perseguiti o estradati, convinti della necessità urgente per lo sviluppo della cooperazione internazionale tra Stati membri nella definizione e adozione di misure efficaci per prevenire il terrorismo internazionale in tutte le sue manifestazioni come un comportamento di presa di ostaggi, e coloro che hanno commesso questo crimine essere perseguiti e puniti, hanno convenuto quanto segue: Articolo1. Qualsiasi persona che afferra o detiene e minaccia di uccidere, ferire o continuare a detenere un'altra persona (in seguito denominato "ostaggi") come una minaccia per costringere un terzo, vale a dire, uno Stato, un'organizzazione internazionale intergovernativa, una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone, di fare o astenersi dal fare qualsiasi atto come una versione esplicita o implicita delle condizioni di ostaggi, ossia presa di ostaggi ai sensi del campo di applicazione della presente convenzione.

2. Chiunque

(A) tentativi di presa di ostaggi

(B) commette o tenta di rapitori e un complice coinvolto, anche, di un reato ai sensi ai sensi della Convenzione.

Articolo

Ciascuno Stato Parte opportune sanzioni in funzione della gravità del reato prima.

Articolo

1. Gli Stati Parti criminali dirottati ostaggi nel loro territorio, adottare tutte le misure che ritenga opportuni, al fine di alleviare la situazione degli ostaggi, in particolare, per ottenere la sua liberazione, e dopo il rilascio degli ostaggi e, se necessario, facilitare gli ostaggi a lasciare.

2. Gli Stati Parti hanno elementi come la presa di ostaggi criminali ottenuti chiudendo il tubo, quest'ultima dovrà prontamente restituire gli articoli di cui all'articolo ostaggio o il terzo, o alle autorità competenti.

Articolo

Gli Stati Parti collaborano per prevenire il primo reato, in particolare:

(A) adottare tutte le misure possibili per prevenire i preparativi nei loro rispettivi territori e al di fuori di questi atti criminali nel loro territorio, compreso il divieto incoraggiare, istigare, organizzare o impegnarsi in atti di presa di ostaggi individui, gruppi e organizzazioni misure di impegnarsi in attività illegali nel suo territorio

(B) lo scambio di informazioni e la cooperazione adottare misure adeguate amministrative ed altre per prevenire il verificarsi di tali crimini.

Articolo

1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure necessarie per stabilire prima infrazione del paese presunta in qualsiasi giurisdizione, se un reato è:

(A) che si verificano nel territorio del paese o su una nave o di un aeromobile immatricolato;

(B) il paese di qualsiasi reato commesso da una residenza nazionale o abituale (se lo Stato ritiene di tempo appropriato) i reati commessi nel suo territorio gli apolidi;

(C) al fine di costringere lo Stato a fare o astenersi dal compiere un qualsiasi atto;

(D) ai cittadini in ostaggio, mentre lo Stato ritenga opportuno.

2. Quando ogni Stato Parte sul territorio in sospetto senza l'indagato estradato in un paese di cui al paragrafo 1, esso adotta le misure necessarie a stabilire prima la propria giurisdizione sui presunti crimini.

3. La presente Convenzione non esclude alcuna giurisdizione penale esercitata in conformità del diritto nazionale.

Articolo

1. Ogni Stato Parte, come sospetti nel suo territorio, quando soddisfatto che le circostanze lo giustifichino, lo Stato deve essere in conformità con la legge, durante il tempo di procedimenti penali o di estradizione per fermare la persona nel bisogno o di adottare altre misure per garantire la sua presenza al territorio del paese. Lo Stato Parte dovrebbe condurre immediatamente un'indagine preliminare per accertare i fatti.

2. Detenzione o di altre misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo vengono immediatamente notificate direttamente dal Segretario Generale delle Nazioni Unite o avviso:

(A) il paese di reato;

(B) essere costretti o tentato di forzare il paese;

(C) lo Stato o una persona fisica o giuridica è costretto a tentare di costringere i cittadini di detto Stato;

Stato nel territorio del ostaggi residenza abituale (d) del paese in ostaggio cittadini, o;

(E) sospetta che i cittadini di paesi, se si tratta di un apolide, lo Stato nel territorio della residenza abituale sospetto;


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